Statuto dell'Associazione S.A.C. «V. OSTERMANN»
- Art. 1 - Costituzione
- Art. 2 - Sede e durata
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Soci
- Art. 5 - Diritti e Doveri
- Art. 6 - Organi dell'Associazione
- Art. 7 - Assemblea dei Soci
- Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea Ordinaria
- Art. 9 - Funzioni dell' Assemblea Straordinaria
- Art. 10 - Consiglio Direttivo
- Art. 11 - Funzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 12 - Presidente e Vice Presidente Segretario, Tesoriere
- Art. 13 - Consiglio dei Probiviri
- Art. 14 - Gruppi di Lavoro
- Art. 15 - Patrimonio
- Art. 16 - Revisori dei Conti
- Art. 17 - Rendiconto Preventivo e Consuntivo
- Art. 18 - Libri e scritture contabili
- Art. 19 - Convenzioni, Affiliazioni e Consorzi
- Art. 20 - Modificazione dello Statuto
- Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione
- Art. 22 - Norma finale
Art. 1 - Costituzione
E' costituita l'Associazione Storico-Archeologica-Culturale (il cui acronimo è Associazione S.A.C.) "VALENTINO OSTERMANN" di Gemona del Friuli il cui stemma viene predisposto dal Consiglio Direttivo (C.D.) ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
L'associazione ha carattere apartitico ed aconfessionale.
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, esercita la propria attività ai sensi della legge quadro sul volontariato ed agisce nel rispetto delle Leggi in materia.
Art. 2 - Sede e durata
L'Associazione ha sede in Gemona del Friuli, Piazza Municipio n° 5 ed ha durata illimitata.
Art. 3 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei beni culturali ed ambientali (archeologici, monumentali, architettonici, paesaggistici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, etnografici) del territorio di Gemona del Friuli e dei comuni limitrofi con il fine di creare una rete di interessi storici, archeologici e culturali che superi i confini di competenza comunale.
L'Associazione promuove e svolge attività anche in collaborazione con persone fisiche e giuridiche che ne condividono i fini e non siano in contrasto con le direttive delle Soprintendenze preposte e con le disposizioni legislative che regolano la materia.
L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci.
L'Associazione non ha scopi di lucro.
Per la realizzazione degli scopi, l'Associazione si propone di: sensibilizzare e rendere partecipe l'opinione pubblica in merito ai problemi riguardanti il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, assicurandone la tutela e la valorizzazione; partecipare all'attivazione ed alla gestione di iniziative di studio e ricerca, di campi archeologici, di esposizioni, di mostre e convegni; promuovere la divulgazione di guide e monografie e quanto altro possa contribuire all'arricchimento della conoscenza ed alla fruizione del patrimonio culturale del territorio.
L'Associazione può acquisire donazioni, lasciti testamentari di beni mobili ed immobili, con beneficio d'inventario, salvo ratifica da parte del C.D.
Art. 4 - Soci
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, senza distinzione di sesso, età, razza e religione, che si impegnino per l'attuazione dei programmi statutari.
L'adesione all'Associazione è volontaria.
L'iscrizione all'Associazione è subordinata alla totale accettazione sottoscritta dello statuto ed all'intero versamento delle quote definite annualmente dal C.D.
Nello spirito animatore dell'Associazione, i Soci dichiarano, al momento dell'iscrizione, di devolvere eventuali "premi di rinvenimento", derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, all'Associazione che li utilizzerà ai fini sociali.
Ai familiari, ai congiunti ed ai conviventi di un Socio Ordinario o Fondatore può essere concessa una riduzione della quota sociale determinata dal C.D.
Ogni socio che non si comporti secondo i dettami dello Statuto e della legislazione vigente può essere espulso dall'Associazione con delibera motivata del C.D., su proposta di qualsiasi Consigliere, sentito il parere del Consiglio dei Probiviri.
Tutti i soci impegnati in campagne di scavo, o altri interventi di volontariato nel contesto delle attività promosse, che comportino rischio per la loro incolumità, come previsto dalle leggi vigenti, devono essere coperti da assicurazione stipulata dall'Associazione.
Lo status di associato si perde:
- per recesso: il socio può recedere in qualsiasi momento presentando le proprie dimissioni scritte al C.D.;
- per esclusione: ogni socio può essere espulso con delibera del C.D. qualora sia responsabile di gravi inadempienze, quando svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle disposizioni statutarie, agli interessi e agli scopi dell'Associazione o le procuri grave danno anche morale e/o d'immagine;
- per mancato rinnovo dell'iscrizione;
- per morte.
Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:
- SOCI FONDATORI e SOCI ORDINARI
- SOCI AFFILIATI
- SOCI JUNIORES, STUDENTI
- SOCI SOSTENITORI
- SOCI ONORARI
SOCI FONDATORI e SOCI ORDINARI: sono definiti anche Soci Effettivi in ragione del fatto che questi contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, attraverso l'attività dell'Associazione (elemento comune a tutti i soci), attraverso la vigilanza e salvaguardia dello spirito fondante dell'Associazione, il sostentamento economico della stessa.
I Soci Fondatori sono distinti dagli altri soci solo a garanzia dello spirito sul quale vengono poste le basi e quindi gli scopi, dell'Associazione.
SOCI AFFILIATI: sono coloro che, pur non essendo iscritti, portano comunque un loro concreto contributo all'Associazione. Questi soci, che debbono avere i requisiti previsti per quelli ordinari, sono esentati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritto di voto. La loro accettazione deve essere motivata e confermata annualmente dal C.D.
SOCI JUNIORES, STUDENTI: sono Soci Juniores coloro che non hanno raggiunto l'età di 16 anni; non hanno diritto di voto.
Sono Soci Studenti coloro che, pur di età superiore ai 16 anni o maggiorenni, studiano e non sono produttori di reddito. I Soci Studenti maggiorenni sono Soci Effettivi.
Per tali categorie di soci è prevista una riduzione della quota sociale quantificata dal C.D.
SOCI SOSTENITORI: sono coloro che acquistano almeno cinque quote associative e coloro che, con donazioni o versamenti superiori al valore di cinque quote, sostengono materialmente l'Associazione. Godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
SOCI ONORARI: sono proposti dal C.D.
Il C.D., con motivazione scritta che rimane agli atti del libro soci, può nominare Socio Onorario qualsiasi persona o ente di qualsiasi nazionalità e paese, segnalatosi per particolari contributi concorrenti alla realizzazione dei programmi dell'Associazione. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento delle quote associative e non ha diritto di voto.
Art. 5 - Diritti e Doveri
I Soci hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.
Ogni Associato si attiverà per il miglioramento dell'Associazione apportando proposte, suggerimenti e quant'altro ritenuto utile.
Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
L'attività viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro. Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli Associati in favore dell'Associazione, salvo eccezioni espressamente previste con delibera del C.D. e convalidate dall'Assemblea dei Soci.
Rimborso spese: è previsto solo se preventivamente autorizzato dal C.D. e, comunque, con le modalità previste dal Regolamento Interno.
Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annua, determinata dal C.D.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- Il Consiglio dei Probiviri.
Sono Organi dell'Associazione, se proposti ed approvati dell'Assemblea dei Soci:
- il Consiglio dei Revisori;
- il Presidente Onorario.
Art. 7 - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano che rappresenta tutti i soci.
L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria vengono convocate, in via ufficiale mediante affissione nella bacheca della Sede sociale e, al fine di agevolare i soci, a mezzo di avviso personale in forma epistolare o multimediale. L'avviso di convocazione deve riportare: la data, il luogo, l'ora, l'ordine del giorno e l'eventuale data, luogo e ora della seconda convocazione.
Copia dell'avviso dell'adunanza deve essere allegato al verbale dell'Assemblea.
- L'Assemblea Ordinaria è convocata con delibera del C.D. con le modalità di cui sopra.
- L'Assemblea Straordinaria è convocata, nelle forme previste per quella Ordinaria:
- con delibera del Consiglio Direttivo;
- su richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli Associati.
In quest'ultimo caso il C.D., preso atto della richiesta degli Associati (contenente parimenti le materie da trattare), convoca immediatamente l'Assemblea, la quale dovrà aver luogo entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del C.D.
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, nominato di volta in volta in seno ai presenti; il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede a redigere il verbale.
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno degli Associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
È ammessa la partecipazione per delega scritta, purché ogni Consigliere non sia portatore di più di una delega.
Art. 8 - Funzioni dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria provvede a:
- esaminare ed approvare il rendiconto preventivo e consuntivo redatto dal C.D.;
- ratificare l'iscrizione di nuovi soci;
- nominare i membri del C.D., determinando contestualmente il loro numero, che sarà dispari e compreso tra cinque e undici;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal C.D.;
- nominare l'eventuale Presidente Onorario dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto;
- esaminare, approvare, modificare i Regolamenti Interni;
- nominare l'eventuale Consiglio dei Revisori;
- nominare il Consiglio dei Probiviri.
Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si provvederà a scrutinio segreto.
Art. 9 - Funzioni dell' Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare:
- le proposte che ne hanno determinato la convocazione;
- le modificazioni delle norme statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
I componenti del C.D. restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono percepire compensi di alcun tipo per l'incarico svolto, salvo l'ipotesi di rimborsi spese ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto.
Possono far parte del Consiglio tutti i soci effettivi.
I membri del C.D. eleggono, nella prima riunione utile, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed eventualmente un Tesoriere.
La riunione del direttivo è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni del C.D. sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 11 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il C.D. è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione della stessa e provvede a:
- compiere tutti gli atti per la corretta amministrazione dell'Associazione predisponendo il rendiconto preventivo e consuntivo, stabilire l'importo annuale delle quote di associazione indicando le eventuali riduzioni ove previste, i termini e le modalità di versamento, deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione di soci ed ogni altro atto da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- convocare l'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste;
- predisporre i Regolamenti Interni attuativi dello Statuto ed altri eventualmente occorrenti per l'attuazione degli scopi statutari;
- esaminare le proposte dei Gruppi di Lavoro e degli Associati, predisporre i programmi dell'attività da svolgere, e le richieste di contributi, stipulare atti e contratti, inerenti all'attività sociale;
- mantenere i rapporti e i contatti con Enti, Associazioni, Soprintendenze o altre realtà.
Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qual volta risulti necessario, mediante avviso, anche orale, ai singoli Consiglieri.
Il C.D. può essere convocato d'iniziativa dei Consiglieri, su richiesta scritta di almeno 1/3 degli stessi.
Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza assoluta dei voti; le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che almeno tre consiglieri facciano richiesta di voto segreto.
Il Consigliere che senza giustificati motivi non partecipi a più di due sedute consecutive del Consiglio, si ritiene decaduto. In tal caso il Consiglio provvederà alla cooptazione del Consigliere secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno.
Art. 12 - Presidente e Vice Presidente, Segretario, Tesoriere
IL PRESIDENTE è nominato dal C.D., convoca e presiede il Consiglio stesso ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
Al Presidente del C.D. sono attribuiti:
- in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione; previa delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea Straordinaria, atti di straordinaria amministrazione;
- nei casi d'urgenza, il Presidente adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'attività Associativa, con l'obbligo di riferire al C.D., per la loro ratifica, nella prima riunione successiva.
IL VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza.
Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente dovrà convocare il C.D. entro 30 giorni, affinché lo stesso provveda alla cooptazione di un membro ed alla nomina del nuovo Presidente.
IL SEGRETARIO è nominato dal C.D. tra i Soci effettivi e dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.
Inoltre il Segretario cura :
- l'aggiornamento e la tenuta del Libro degli Associati;
- la custodia del Libro delle Assemblee;
- la tenuta del Libro del C.D.
Il Segretario è responsabile di ogni attività di natura amministrativa e sociale prevista dal Regolamento Interno.
IL TESORIERE: il C.D. può nominare un Tesoriere per la tenuta della cassa sociale.
Il Tesoriere cura :
- la registrazione di tutte le entrate e le uscite dell'Associazione riportandole nell'apposito Libro Cassa e nell'eventuale registro delle fatture emesse e ricevute o altri documenti contabili previsti dalle vigenti normative;
- redige e sottoscrive unitamente al Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del C.D. e dell'Assemblea dei Soci.
Art. 13 - Consiglio dei Probiviri
Il Consiglio dei Probiviri è composto da 3 membri di cui 2 nominati tra i Soci Fondatori che, per rinuncia o insufficienza numerica, possono essere sostituiti da altri Soci.
E' nominato dall'Assemblea dei soci e resta in carica tre anni.
Ha il compito di esaminare qualunque controversia sorga in merito alla esecuzione e/o interpretazione del presente statuto.
Ha altresì il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Ha il diritto di veto sospensivo su tutte le modifiche statutarie. In caso di veto l'Assemblea straordinaria può approvare le modifiche con maggioranza dei 3/5 di tutti i soci regolarmente iscritti.
Elegge nel suo seno un presidente e può dotarsi di un regolamento.
Le decisioni sono prese a maggioranza.
La carica di Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere.
Art. 14 - Gruppi di Lavoro
Il C.D. può nominare Gruppi di Lavoro le cui funzioni vengono definite dal Regolamento Interno.
Art. 15 - Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune, indivisibile, necessario per il suo funzionamento, che risulta così costituito:
- quota annuale del tesseramento degli Associati;
- liberalità e/o contributi erogati da Enti Pubblici o Privati;
- sponsorizzazioni;
- avanzi di gestione;
- beni mobili e immobili ricevuti in dono o acquisiti dall'Associazione.
L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Art.16 - Revisori dei Conti
L'Assemblea dei Soci nomina il Consiglio dei revisori dei Conti anche tra i soci.
Il Consiglio dei Revisori controlla la situazione patrimoniale dell'Associazione e riferisce all'Assemblea, alla fine di ogni esercizio, sulla gestione morale e finanziaria dell'Associazione.
Art. 17 - Rendiconto Preventivo e Consuntivo
Il C.D. deve, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (30 aprile), sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il C.D. deve redigere ed approvare il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 18 - Libri e scritture contabili
L'Associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri e/o scritture contabili:
- Libro degli associati, in cui dovrà essere riportato per ciascun socio: il nome, il cognome, i dati anagrafici in generale, l'indirizzo, la qualifica di Socio, la data di ammissione. Il libro degli associati sarà composto da diverse sezioni contenenti gli elenchi delle diverse tipologie di associati.
- Libro delle Assemblee, in cui dovranno essere verbalizzate le Assemblee Ordinarie o Straordinarie e le relative deliberazioni.
- Libro del Consiglio Direttivo, in cui dovranno essere verbalizzate le riunioni del C.D. e le relative deliberazioni.
- Libro Cassa: con annotazione di tutte le entrate ed uscite dell'Associazione. Tale registro è tenuto secondo criteri cronologici e/o per voci.
- Registro delle fatture ricevute ed emesse: L'associazione, all'occorrenza, può dotarsi dei libri delle fatture emesse e delle fatture ricevute.
- Registro/inventario dei beni mobili ed immobili acquisiti, ricevuti in dono o per lascito testamentario.
Art. 19 - Convenzioni, Affiliazioni e Consorzi
Convenzioni: L'Associazione, può stipulare convenzioni.
Affiliazioni: L'Associazione può aderire ad associazioni esistenti.
Consorzi: L'Associazione può consorziarsi con altri sodalizi, senza scopo di lucro, che condividono gli scopi di cui all'Art. 3, regolando con specifici patti la relativa collaborazione.
Art. 20 - Modificazione dello Statuto
Gli Associati riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente Statuto, senza stravolgere lo spirito fondante dell'Associazione stabilito dal precedente Art. 3.
Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/5 degli associati aventi diritto di voto.
Se l'Associazione cessa le sue attività, viene posta in liquidazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati tre liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità culturali e di utilità generale di cui all'art. 3, ad Enti o ad Associazioni operanti nel territorio, fatto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 - Norma finale
Il simbolo o stemma dell'Associazione sarà predisposto entro un anno dalla fondazione dell'associazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicate le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

